L'URP
come garante del diritto alla partecipazione, si propone come
promotore di azioni di collaborazione con le associazioni di
volontariato.
REGOLAMENTO
ACCESSO e PRESENZA delle
ASSOCIAZIONI
di VOLONTARIATO e di TUTELA
Delibera
del Direttore Generale
n°134/21-2-18
Articolo
1 - Finalità
Finalità
del presente regolamento è disciplinare, secondo criteri di
uniformità ed imparzialità, le modalità di accesso alle strutture
dell'Azienda Ospedaliero San Giovanni- Addolorata da parte di
Associazioni di volontariato o altre Associazioni senza scopo di
lucro che, in conformità agli scopi perseguiti, si propongano per lo
svolgimento di attività rivolte agli utenti, presso l'Azienda
stessa.
Articolo
2 - Riferimenti normativi
Legge
11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
Legge
Regione Lazio 28 giugno1993, n.29 "Disciplina dell'attività di
volontariato nella regione Lazio" (art. 6) e successive
modificazioni.
Regolamento
Regionale 10 marzo 1998, n. 2 ai sensi della Lg. Regione Lazio
28/06/1993 n.29.
Legge
7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di
promozione sociale";
Articolo
34 dell'atto Aziendale Delibera n°158/DG del 2/03/2015 –
Articolo
3 - Ambito di applicazione
Il
presente regolamento è rivolto alle Associazioni di volontariato,
iscritte nei registri del volontariato della Regione Lazio e nella
provincia di Roma.
Potranno
essere considerate Associazioni di volontariato iscritte nei registri
di altre regioni, qualora svolgano attività e abbiano una sede nel
territorio della Regione Lazio.
Si
applica anche alle Associazioni di Tutela.
Articolo
4 - Procedure di richiesta ed autorizzazione
Le Associazioni - di cui
all'articolo 3 – che intendano svolgere attività presso l'Azienda
Ospedaliera San Giovanni-Addolorata, devono presentare formale
richiesta alla Direzione Generale (Modello 1).
La
richiesta, corredata di copia dello Statuto e dell'Atto
Costitutivo, deve contenere l'indicazione delle attività e le
modalità di espletamento proposte dall'Associazione.
Qualora
l'Associazione proponga uno specifico progetto da realizzare, con
carattere di continuità, in condivisione con le strutture aziendali,
la richiesta dovrà essere accompagnata dalla descrizione del
progetto che si intende realizzare.
Deve,
comunque, risultare il parere favorevole del Direttore della
struttura aziendale presso la quale l'Associazione intende prestare
la propria attività.
L'Azienda verifica i
requisiti dell'Associazione e valuta la congruità delle attività
proposte rispetto agli scopi ed alle attività istituzionali, con
particolare riferimento a criteri quali:iscrizione al registro del
volontariato da almeno sei mesi, finalità dell'Associazione in
ambito socio – sanitario.formazione degli associati, numero di ore
minimo dedicate, dichiarazione comprovante la presenza delle
condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività
oggetto della convenzione.(Scheda ASSOCIAZIONE)
L'Azienda valuta altresì la
possibilità di autorizzare tali forme di collaborazione, anche in
relazione ad analoghe attività già presenti.
In
caso di accoglimento della richiesta, la presenza dell'Associazione
presso le strutture dell'Azienda può essere formalizzata come
segue:
a)
mediante un accordo convenzionale, in presenza di un progetto di
collaborazione svolto in modo continuativo che preveda un insieme
articolato di attività e di rapporti con l'Azienda.
b)
mediante lettera di riconoscimento formale, qualora si tratti di
attività temporanee che, seppur svolte in modo prolungato, non
presentino interconnessioni con le attività aziendali tali da
necessitare di un rapporto di convenzione.
Articolo
5 – Impegni
L'Associazione
assume i seguenti impegni:
svolgere
le attività con continuità, nel rispetto dei giorni e degli orari
definiti; eventuali modifiche, da concordare con la struttura di
riferimento, dovranno essere comunicate in forma scritta;
comunicare
all'Azienda un referente, che avrà il compito di mantenere i
contatti con i responsabili delle strutture aziendali e di verificare
il corretto svolgimento delle attività, nel rispetto dei diritti e
delle scelte degli utenti ed in osservanza delle disposizioni e delle
normative;
comunicare
e mantenere aggiornati i nominativi delle persone individuate, con
attitudini e capacità adeguate alle attività da svolgere e fornire
loro i relativi cartellini di riconoscimento.
Sia
l'Associazione che l'Azienda assicurano la reciproca tempestiva
comunicazione di eventi che possano incidere sullo svolgimento delle
attività.
L'Azienda
si impegna a:
valorizzare
l'apporto delle associazioni e le loro iniziative
convocare
la Consulta delle Associazioni di Volontariato e di tutela
tenere
aggiornato il registro delle Associazioni e gli elenchi degli
associati.
Le
informazioni aggiornate circa le Associazioni presenti nell'Azienda
Ospedaliera San Giovanni- Addolorata, con i riferimenti ed i recapiti
utili per poterle contattare, saranno rese disponibili nel portale
aziendale.
Articolo
6 – Spazi e locali aziendali
L'accesso
agli spazi di cura deve rispettare la regolarità delle funzioni ivi
svolte, ed essere autorizzato dal Coordinatore Infermieristico.
L'eventuale
disponibilità di un locale o di uno spazio, da fornire in modo
esclusivo o condiviso, è possibile solo in caso di convenzione,
previa individuazione proposta dal Direttore Medico di Presidio ed
autorizzata dalla Direzione Sanitaria.
Il
mantenimento e la cura dei beni affidati in uso saranno a cura
del responsabile dell'Associazione.
Nel
caso di organizzazione di eventi , in occasione di festività od
altro, è indispensabile che le Associazioni presentino, con congruo
anticipo, al Responsabile Ufficio Relazioni con Il Pubblico ,
richiesta di autorizzazione circostanziata (indicazione dello spazio,
delle giornate e degli orari), ai fini di una completa valutazione.
L'autorizzazione sarà rilasciata dalla Direzione Sanitaria.
Articolo
7 - Riservatezza e privacy
L'Associazione
assume l'impegno, per quanto di propria competenza, al rispetto
delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, I volontari / collaboratori
devono osservare gli obblighi di riservatezza che derivano dalle
disposizioni normative in tema di protezione dei dati personali, in
conformità alle procedure aziendali in materia ed alle disposizioni
impartite dal Titolare del Trattamento dei dati.
Inoltre,
in presenza di convenzione potrà, se ritenuto necessario, essere
autorizzato un account di posta elettronica che includa il nome
dell'associazione nell'indirizzo.
Articolo
8 - Assicurazioni
Le
Associazioni garantiscono che i propri aderenti inseriti nelle
attività siano coperti da assicurazione contro infortuni e malattie
connessi con lo svolgimento delle attività stesse, nonché per la
responsabilità civile verso terzi. (Legge 11 agosto 1991, n. 266
"Legge quadro sul volontariato" - articolo 4; Legge 7 dicembre
2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"
- articolo 30, comma 3).
Articolo
9 - Sicurezza e Prevenzione
L'Associazione
deve prendere visione del documento sulla valutazione dei rischi,
redatto dall'Azienda, al fine di informare gli operatori esterni
sui rischi specifici presenti e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate negli ambienti di lavoro dell'Azienda
Ospedaliera San Giovanni- Addolorata (in ottemperanza alle
disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Articolo
10 – Richiamo al Codice di comportamento
Fatto
salvo quanto previsto dal presente regolamento, si richiama altresì
il Codice di comportamento aziendale, pubblicato sul portale
aziendale, rivolto ai dipendenti nonché a tutti coloro che operano
ad ogni livello e con qualsiasi rapporto per l'Azienda.
Elenco
Associazioni Volontariato e Tutela Modelli
1 e 2 REGOLAMENTO
ACCESSO e MODULISTICA